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Casa sicura


I furti in abitazione sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni (+127%)
Svaligiata una casa ogni due minuti. Fenomeno in forte crescita a Milano (+229% tra il 2004 e il 2013), Firenze (+177%), Roma (+120%) e Bologna (+104%)

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L'obbligo di protezione dei dipendenti all'estero



Il sito Viaggiare Sicuri, servizio ufficiale del Ministero Affari Esteri disposto per informare i cittadini riguardo alla situazione delle destinazioni turistiche e di lavoro nei paesi esteri, riporta il seguente avviso generale:
“Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto registrare un progressivo mutamento. Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente prevedibili. Oggi, più che in passato, appare dunque necessario verificare e comprendere preventivamente il contesto nel quale ogni cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua permanenza all’estero.

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Il contesto giuridico: duty of care del personale all'estero

La Costituzione della Repubblica adottata nel 1948 recita al Titolo III Articolo 41 che "L'iniziativa economica privata è libera.
 Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana",
Tra le prime previsioni normative in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti si trova l'articolo 2087 del codice civile. Tale norma obbliga l'imprenditore ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure ritenute necessarie alla tutela dei lavoratori dai rischi per la loro sicurezza.
Dopo una serie di norme varate dai governi italiani nel corso degli anni a partire dal 1955, il D.L. 626/1994 diventa il testo fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcune lacune normative, rilevare dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia sono state superate dal D.L 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)
Il D.L. 81 costituisce attualmente il cardine del sistema di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori:
Partendo dall'assunto per cui la responsabilità del datore di lavoro può essere correlata sia a fatti commissivi che di omissioni, che alla azione di terzi, stabilisce innanzi tutto che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi, nessuno escluso (redazione del DVR, Documento Valutazione Rischi) e di informare e formare i lavoratori con riguardo dei rischi cui possono andare incontro
A conferma del disposto del Testo Unico Sicurezza, per citare solo uno dei più recenti pronunciamenti, la Sentenza della Corte di Cassazione Penale sezione IV n. 2626 del 5 Febbraio 2014, recita: “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente”.
E' altresì vero che il datore di lavoro non sempre è in grado di garantire i risultati di un comportamento virtuoso, ma deve dimostrare di avere adottato mettere in atto tutte le misure per tentare di proteggere il dipendente dai rischi ragionevolmente prevedibili. Il dipendente, da parte sua, deve conformarsi alle politiche e alle procedure stabilite dal datore di lavoro e mantenere un comportamento improntato alla prudenza.

La responsabilità delle imprese nei confronti delle proprie persone non si esaurisce nel solo territorio nazionale.
Il dovere di protezione dell’azienda nei confronti dei dipendenti, infatti, si estende altresì al personale in missione e a quello in servizio, permanente o temporaneo, in siti propri o esterni, all’estero.
Ciò è ulteriormente confermato dalla circostanza che il lavoratore rimane anche assicurato INAIL in Italia.

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In particolare, il Datore ha l’obbligo di valutare i rischi cui il lavoratore può andare incontro durante il proprio servizio all’estero (trasferimento, missione o trasferta), di informare il dipendente e di adottare, se possibile, delle misure di mitigazione.
I viaggi internazionali costituiscono parte integrante delle attività quotidiane di un’impresa.
Un numero crescente di lavoratori si trova al di fuori del proprio Paese d’origine, come dipendente in missione o espatriato; di conseguenza, impiegati e Datori di lavoro sono esposti a rischi di più ampia portata.
Dal momento in cui gli impiegati si recano all’estero nell’ambito del loro lavoro, il dovere di protezione in capo al datore di lavoro dà il via a un processo di gestione della sicurezza del lavoratore che supera le necessità in materia di salute, integrità fisica e sicurezza, abitualmente riscontrate nel Paese di origine del dipendente.
In sostanza, da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere di protezione e tutela si applica con riguardo non solo ai rischi anti infortunistici e di salute (safety) ma anche a quelli di security.
Il datore di lavoro italiano deve considerare i cosiddetti “rischi generici aggravati”, vale a dire i rischi concernenti le caratteristiche geografiche e climatiche della località estera, le condizioni sanitarie, le caratteristiche culturali, politiche e sociali della comunità, il rischio di guerre o secessioni e l’adeguatezza delle strutture di supporto per l’emergenza e il pronto soccorso. Dovrà inoltre monitorare la situazione generale, per individuare i pericoli potenziali e fornire notizie aggiornate alle persone all’estero, su ogni avvenimento suscettibile di costituire un momento critico

Dovrebbe essere noto ai datori di lavoro, come l'inosservanza delle norme di legge abbia implicazioni gravi e sia penalmente perseguibile.
Questo ancora oggi non è sufficientemente chiaro quando di tratta di lavoro all'estero e si affida la sicurezza delle proprie persone al caso o alla "esperienza": ancora oggi, aziende importanti abituate a lavorare sugli scenari internazionali e in territori a rischio, espongono il proprio personale a incidenti gravi, a rapimenti, a uccisioni per mano di terroristi.




IL DATORE DI LAVORO E L'ORGANIZZATORE DI UN CANTIERE IN ZONA A RISCHIO SONO TENUTI A RISARCIRE I DANNI CAUSATI AD UN TECNICO DAL SEQUESTRO SUBITO AD OPERA DI UNA BANDA DI GUERRIGLIERI - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4129 del 22 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Stile)

ATTENTATO TERRORISTICO: IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL'INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE
Sentenza Tribunale di Ravenna 23 ottobre 2014

DL 14 settembre 2015 n. 151 
(disposizioni di razionalizzazione semplificazione della procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183) Articolo 18 Comma 1 Lettera e) "[il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare all’estero prevede] idonee misure in materia di sicurezza."


Un rischio drammatico per i dipendenti all'estero: il sequestro di persona.
Che cosa prevede la legge italiana


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Supporto alle aziende per la tutela dei dipendenti all'estero.
I nostri servizi


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17 May 2019 -- Written by SA Staff     





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